Art. 7.
(Entrate).

      1. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

          a) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          b) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposte dal CIPE;

          c) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PGI di cui all'articolo 3 nonché per i programmi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.